Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari

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Al fianco dell'industria Bancaria e delle Imprese, con un occhio attento alle implicazioni legali del Fintech

In materia di diritto Bancario, gli avvocati di OS Law Brescia svolgono abitualmente la propria attività sia a fianco di privati e società che si trovano a dover interagire con il mondo bancario, sia quali avvocati – anche in termini di assistenza continuativo – di primarie Banche e Istituti finanziari, nonché advisor di fondi di investimento, società di gestione del risparmio, SPV e società ex artt. 115 T.U.L.P.S. e 106 T.U.B., attive nell’acquisto di Non Performing Loans (pacchetti NPL e crediti single name).

Di pari passi con il ruolo sempre più preponderante assunto dalle nuove tecnologie (blockchain, intelligenza artificiale e machine learning) nell’industria finanziaria, ci occupiamo – anche con un interesse di ricerca a livello accademico – delle tematiche giuridiche in continua evoluzione sollevate dal fenomeno Fintech, quali criptovalute, robo-consulenza, mobile-payments, crowdfunding.

Servizi Per Privati e Imprese

Assistiamo privati e imprese supportandoli nel dialogo con il sistema bancario

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Apertura di nuovi rapporti bancari

Ponendosi a fianco del cliente privato e impresa, gli avvocati di OS Law Brescia vantano una consolidata esperienza nel supportare persone fisiche e imprese nella delicata fase di formazione di un nuovo rapporto con la Banca: in particolare forniamo assistenza in materia di negoziazione di contratti di mutuo e finanziamento, sottoscrizione di strumenti finanziari anche complessi, fideiussioni, garanzie autonome anche internazionali, aperture di credito, servizi di investimento, factoring, leasing, mandati fiduciari e escrow agreements.

Con particolare riguardo alle imprese intenzionate ad espandersi sui mercati esteri, gli avvocati di OS Law Brescia assistono il cliente nelle complesse procedure di accesso alle principali misure di finanziamento previste sia a livello italiano (crediti all’esportazione o altre misure di agevolazione dell’attività d’impresa) sia livello sovranazionale (fondi strutturali ed altri finanziamenti europei).

Patologia nei rapporti con le Banche

Assistiamo imprese e privati anche in un’eventuale fase patologica del rapporto con gli Istituti di Credito.

In tale contesto, gli avvocati di OS Law Brescia supportano il cliente nell’individuazione delle più efficaci forme di ristrutturazione del debito e/o saldo e stralcio in ambito stragiudiziale, sia mediante stipulazione di accordi di sistemazione del debito “tradizionali” (quali pacta de non petendo o accordi di standstill), sia mediante il ricorso a schemi di ristrutturazione del debito più sofisticati (quale stipulazione a prestiti “convertendi”, o accordi sottesi a piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito, in ossequio alla vigente legge fallimentare).

Contenzioso Bancario: anatocismo | perdite da investimenti finanziari

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Gli avvocati di OS Law Brescia hanno altresì acquisito significativa esperienza come avvocati nella conduzione di procedimenti contenziosi in materia bancaria, volti a consentire al cliente di ottenere ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza di eventuali condotte illegittime perpetrate dagli Istituti di Credito, nonché spesso strumentali per addivenire alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Banca e/o alla ristrutturazione in via bonaria del conseguente debito maturato.

Il nostro modus operandi

In via preliminare, effettuiamo un’analisi rigorosa della documentazione contabile e contrattuale (contratti di investimento, contratti di conto corrente, contratti di affidamento, fideiussioni omnibus, contratti derivati) fornita dal cliente, anche avvalendoci di consulenti tecnico contabili di primario standing.

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Contenzioso Bancario: anatocismo | perdite da investimenti finanziari

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Rapporti di investimento

In caso si siano generate perdite da investimenti in capo al cliente, verifichiamo che la Banca:

  • ✓ abbia effettuato le operazioni in forza di valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento,
  • ✓ abbia formalizzato in modo conforme a legge i singoli ordini di investimento impartiti dal cliente,
  • ✓ abbia adempiuto agli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informativa e consulenza, da prestarsi prima e al momento di ogni specifico investimento, di cui al T.U.F. e del Regolamento Consob n. 20307/18,
  • ✓ abbia adempiuto obblighi di cui al T.U.F. e del Regolamento Consob 20307/18 in tema di adeguatezza e/o appropriatezza dell’investimento.

Rapporti di conto corrente e affidamento

Verifichiamo che l’applicazione di interessi in misura ultralegale sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal contratto regolante il rapporto, senza violare i divieti posti dall’ordinamento in tema di anatocismo e usura, nonché in ossequio alle norme di legge in materia così come interpretate alla luce delle più recenti sentenze dei Tribunali di merito e della Corte di Cassazione.

Tale attenta analisi ci fornisce a priori tutti gli elementi indispensabili per assumere, nella massima consapevolezza insieme al cliente, la decisione di introdurre una fondata azione giudiziale nei confronti della Banca, evitando in tale modo di dare corso ad azioni (di cui è ricca la recente cronaca) che possano essere tacciate di temerarietà da parte del Giudice e dunque arrecare unicamente ingenti danni in capo allo stesso cliente.

Contratti Derivati

In caso di contratti derivati (quali Swap e IRS) che abbiano generato perdite in capo al cliente, analizziamo la rilevante documentazione contrattuale e contabile, al fine di valutare se sussistano i presupposti per introdurre una causa nei confronti della Banca volta a far dichiarare la nullità del derivato. A tal fine, in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza, ci soffermiamo in particolare sui seguenti aspetti:

  • In caso di contratti derivati (quali Swap e IRS) che abbiano generato perdite in capo al cliente, analizziamo la rilevante documentazione contrattuale e contabile, al fine di valutare se sussistano i presupposti per introdurre una causa nei confronti della Banca volta a far dichiarare la nullità del derivato. A tal fine, in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza, ci soffermiamo in particolare sui seguenti aspetti:
  • ✓ alea del contratto e scenari che da essa discendono, elementi che costituiscono causa indispensabile dei contratti derivati;
  • ✓ effettiva sussistenza di un accordo condiviso tra le parti contrattuali circa la misurabilità dell’alea, mark to market, scenari probabilistici, costi occulti;
  • ✓ in caso di mancanza dei suddetti elementi, verifica della effettiva nullità del contratto derivato per mancanza di causa;
  • ✓ determinazione delle somme che la Banca deve restituire al cliente in ragione della dichiarazione di nullità del derivato;

Fideiussioni omnibus bancarie

Verifichiamo la validità delle fideiussioni bancarie rilasciate dal cliente in favore della Banca, valutando se nel concreto vi siano i presupposti per ottenere la liberazione del fideiussore dalla garanzia. Ciò anche sulla scorta del recentissimo pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile, 30/12/2021, n. 41994) che ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, redatte dalla Banca in conformità allo schema contrattuale ABI, con riferimento alle seguenti clausole che – ad esclusivo vantaggio della Banca garantita – derogano agli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c.:

  • ✓ art. 2 – clausola di reviviscenza della fideiussione (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”),
  • ✓ art. 6 – clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”);
  • ✓ art. 8 – clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell’obbligazione principale (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).

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