Misure di Anti-Elusione (Clausola “No Russia”) e Due Diligence – XIV Pacchetto di Sanzioni contro la Russia
26 Lug

Misure di Anti-Elusione (Clausola “No Russia”) e Due Diligence – XIV Pacchetto di Sanzioni contro la Russia

 

XIV-Package-of-EU-Sanctions-against-Russia Misure di Anti-Elusione (Clausola “No Russia”) e Due Diligence - XIV Pacchetto di Sanzioni contro la Russia

 

In data 24 giugno 2024 è stato pubblicato il XIV pacchetto di sanzioni, con cui l’Unione Europea ha inasprito le misure restrittive contro la Russia, introducendo inoltre alcune novità volte a rafforzare la prevenzione verso i fenomeni elusivi delle sanzioni e a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità tra gli operatori economici dell’UE. In particolare nel presente articolo si farà riferimento alle modifiche conseguenti all’adozione del Regolamento (UE) 2024/1745 in relazione al Regolamento (UE) n. 833/2014/833 (“Reg. 833”), in tema di clausola “No Russia” e di due diligence. L’impatto del nuovo intervento ha riguardato nello specifico:

1. Articolo 8 bis Reg. 833: obblighi in capo alla società madre dell’UE.

2. Articolo 12 Reg. 833: norma generale anti-elusione.

3. Articolo 12 octies Reg. 833: clausola “no re-export to Russia”.

4. Articolo 12 octies bis Reg. 833: clausola “no Russia” nei contratti relativi a diritti di proprietà intellettuale e segreti industriali.

5. Articolo 12 octies ter Reg. 833: obblighi di due diligence per prevenire la riesportazione.

Sempre nell’ambito del XIV pacchetto, si deve inoltre prendere nota del Regolamento (UE) 2024/1739, modificativo del Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Ai sensi del considerando (3) del regolamento 2024/1739 il legislatore ha infatti chiarito la necessità di condurre una due diligence adeguata, non potendo altrimenti l’operatore dell’UE invocare protezione contro la responsabilità derivante dal mancato rispetto delle misure restrittive dell’UE.

Di seguito un breve approfondimento dei punti sopra elencati.

Obblighi in capo alla società madre dell’UE

Con l’articolo 8 bis del Reg. 833/2014 le società madri dell’UE hanno l’obbligo di adoperarsi al massimo (“best efforts”) per garantire che le loro filiali in paesi terzi non partecipino a nessuna attività che potrebbe minare le sanzioni dell’UE. Questo obbligo si applica alle entità possedute o controllate da persone fisiche e giuridiche dell’UE.

Norma generale anti-elusione

L’articolo 12 del Reg. 833/2014 è stato aggiornato per chiarire che l’elusione delle misure restrittive include non solo i casi in cui una persona tenta deliberatamente di aggirare tali misure, ma anche quando una persona partecipa a un’attività senza l’intento esplicito di eludere le sanzioni, purché sia dimostrato che fosse consapevole delle possibili conseguenze e abbia accettato tale rischio o possibilità. In questo senso, si può dire che ora è specificato che l’elusione è vietata anche quando realizzata con dolo eventuale.

Clausola “No re-export to Russia”

L’articolo 12 octies, che tratta della c.d. clausola “no re-export to Russia”, era stato già introdotto nel Reg. 833 con il regolamento (UE) 2023/2878 del 18 dicembre 2023.L’ultimo regolamento 2024/1745 è intervenuto su tale articolo, ampliandone il campo applicativo e in particolare prevedendo ulteriori categorie di beni cui si applica tale previsione e modificando le scadenze per adeguamento. Data l’importanza della norma in questione, in seguito si offre una panoramica della stessa, alla luce delle ultime modifiche di giugno 2024.

Scopo della clausola

Lo scopo dell’articolo 12 octies è di evitare che i divieti di export verso la Russia vengano aggirati, in particolare nel caso in cui i beni esportati in paesi terzi vengono poi ri-esportati in Russia. Per fare questo, la norma in questione obbliga gli operatori UE a inserire nei contratti una specifica clausola denominata “No re-export to Russia”, vincolando quindi contrattualmente la controparte. La clausola deve vietare in sostanza la ri-esportazione, nella Federazione Russa, direttamente o indirettamente, di alcune tipologie di beni e tecnologie indicati nella norma medesima.

Tipologie di contratti e ambito territoriale

I contratti soggetti a tale clausola sono quelli concernenti la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione in un Paese terzo, seppur con talune eccezioni. L’obbligo di inserimento della clausola si applica nel caso di operatori di qualunque stato non-EU, ad eccezione dei paesi elencati nell’allegato VIII al Reg. n. 833, ossia: Svizzera, Norvegia, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Liechtenstein e Islanda.

Categorie di beni e tecnologie

I beni e tecnologie che cadono sotto la norma in questione sono:

– beni e tecnologie elencati dagli allegati XI, XX, XXXV, così come aggiornati, del reg. 833/2014;

– i prodotti comuni ad alta priorità indicati dall’allegato XL, oggi modificato dall’allegato IX del reg. 1745/2014, che ha inserito numerosi nuovi prodotti;

– le armi da fuoco, le loro parti, le loro componenti essenziali e le munizioni di cui all’allegato I del Regolamento n. 258/2012.

Data di inizio dell’obbligo

L’obbligo di inserire la clausola “No re-export to Russia” varia a seconda della data di stipula del contratto:

  • Contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023: questi contratti beneficiano di un periodo di transizione entro il quale devono essere aggiornati per includere la clausola. La data è stata prorogata al primo gennaio 2025.
  • Contratti stipulati a partire dal 19 dicembre 2023: la clausola deve essere inclusa a partire dal 20 marzo 2024.

Contenuto della clausola e rimedi contrattuali necessari

Gli operatori sono liberi di scegliere la formulazione appropriata per tale clausola, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12-octies.

In ogni caso, la Commissione UE raccomanda che la clausola sia identificata come un elemento essenziale del contratto.

Inoltre, se in generale le tutele contrattuali avverso l’inadempimento di controparte sono utili, nel caso della “no re-export to Russia” sono necessari.

Infatti, per garantire l’efficacia della previsione di legge, la norma chiede che nell’accordo con controparte siano previsti rimedi adeguati da attivare in caso di violazione del divieto di ri-esportazione.

Tali rimedi devono essere ragionevolmente forti, mirando a dissuadere gli operatori extra-UE da eventuali violazioni, e possono includere, ad esempio, la risoluzione del contratto e il pagamento di una penale.

Inoltre è bene prevedere impegni in capo alla controparte importatore/acquirente di mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio e di informare immediatamente l’esportatore/venditore di eventuali problemi nell’applicazione della clausola, comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo primario della clausola.

È altresì utile prevedere che la controparte importatore/acquirente metta a disposizione in tempi brevi e a semplice richiesta le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui alla clausola, dovendo gli esportatori essere in grado di dimostrarne il rispetto del dettato normativo in caso di richiesta da parte dell’autorità competente.

Verifica del rispetto e attuazione della norma

I contratti degli esportatori dell’UE devono rispettare l’obbligo di cui all’articolo 12-octies prima o al più tardi al momento dell’esportazione, della vendita, della fornitura o del trasferimento delle merci in questione in un Paese terzo.

L’operatore, se richiesto dalle autorità competenti, deve essere in grado di dimostrare la conformità del suo operato al dettato normativo. Peraltro a livello cautelativo, per evitare contestazioni in sede di sdoganamento, è possibile chiedere all’autorità doganale un’informazione tariffaria vincolante.

Inoltre, il paragrafo 4 dell’articolo 12-octies impone agli esportatori di informare le autorità nazionali competenti non appena vengano a conoscenza di una violazione o di un’elusione della clausola “no re-export to Russia“.

Clausola “No Russia” nei contratti relativi a diritti di proprietà intellettuale e segreti industriali

L’articolo 12 octies bis introdotto dal reg. 2024/1745, stabilisce che, a partire dal 26 dicembre 2024, tutti i contratti relativi a vendite, cessioni, licenze e simili, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL del Reg 833, come aggiornato, devono includere una previsione che vieti l’uso di tali diritti in Russia o ad un uso in Russia. Questo divieto deve essere esteso anche agli eventuali sublicenziatari.

Tuttavia, i contratti stipulati prima del 25 giugno 2024 sono esenti da questo obbligo fino al 26 giugno 2025 o fino alla loro scadenza, se precedente.

Gli accordi con controparti di paesi terzi devono prevedere rimedi adeguati in caso di violazione del divieto. Se una controparte di un paese terzo viola questo obbligo contrattuale, le persone fisiche e giuridiche coinvolte devono informare immediatamente le autorità competenti del loro Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare tra loro e con la Commissione Europea i casi di violazione o elusione di questi obblighi contrattuali.

Obblighi di due diligence per prevenire la riesportazione

In correlazione con l’articolo 12 octies bis, il nuovo articolo 12 octies ter del Reg. 833, introdotto dal reg. 2024/1745, prevede che, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL del Reg. 833, devono adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per uso in Russia di tali beni o tecnologie, documentando e aggiornando tali valutazioni. Inoltre, devono implementare politiche, controlli e procedure adeguate a mitigare e gestire efficacemente questi rischi.

Quello che viene richiesto agli operatori UE è quindi di porre in essere una vera e propria due diligence, al fine di prevenire la riesportazione di beni comuni ad alta priorità in Russia o per uso in Russia tenendo presente che l’obbligo non si applica a coloro che vendono, forniscono o trasferiscono tali prodotti solo all’interno dell’Unione Europea o a Paesi partner elencati nell’allegato VIII del Reg. 833.

L’obbligo di effettuare la due diligence si applica a partire dal 26 dicembre 2024.

Se hai bisogno di assistenza sul tema o desideri ulteriori informazioni, contatta il team di OS Law. Siamo a tua disposizione per aiutarti affinché la tua contrattualistica e le best practices siano conformi alle normative.