Ogni merce che attraversa la frontiera dell’Unione europea porta con sé tre domande che decidono dazi, IVA e controlli: che cosa è (la classificazione nella nomenclatura combinata), da dove viene (l’origine, non preferenziale e preferenziale) e quanto vale (il valore in dogana). Un errore su uno di questi elementi non resta confinato alla singola bolletta: l’Agenzia delle Dogane può rivedere l’accertamento per tre anni, e dal 2024 le conseguenze sono cambiate in profondità.
Il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha sostituito il Testo unico del 1973 con le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione: l’IVA all’importazione è oggi a tutti gli effetti un diritto di confine, il contrabbando è stato riscritto con soglie di rilevanza penale, le violazioni amministrative sono punite con sanzioni dall’80% al 150% dei diritti dovuti e la responsabilità si estende all’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel frattempo l’Unione ha approvato la riforma più ampia degli ultimi trent’anni: il Regolamento (UE) 2026/2108, nuovo Codice doganale, con l’Autorità doganale europea e il Data Hub unico, in applicazione dal settembre 2027.
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