Ecommerce Parte Terza: divieti di rivendita online dei prodotti e prezzi minimi imposti
12 Feb

Ecommerce Parte Terza: divieti di rivendita online dei prodotti e prezzi minimi imposti

ECommerce: aspetti legali a cui è necessario prestare attenzione.

 

photo-1561132680-7e62e534e67f-960w Ecommerce Parte Terza: divieti di rivendita online dei prodotti e prezzi minimi imposti

Da ultimo ma non meno importante, chi voglia aprire un sito ecommerce si trova spesso ad affrontare il problema di eventuali divieti di vendita online dei prodotti posti dai fornitori e/o l’imposizione di prezzi minimi di vendita al pubblico .

È infatti agevole intuire che il portale e-commerce, non dovendo sostenere costi per allestimento e mantenimento dello store fisico, è di solito in grado di fornire lo stesso prodotto ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto ai propri competitor titolari di un negozio fisico.

Soprattutto i produttori di beni di consumo di alta gamma cercano di contrastare il fenomeno imponendo divieti di rivendita online e prezzi minimi di rivendita.

Sul punto, la domanda che come avvocati ci sentiamo spesso rivolgere dai nostri clienti è la seguente: tali condotte sono lecite?

Purtroppo allo stato non è possibile fornire una risposta chiara e univoca, in quanto assumono nella fattispecie rilievo due ordini di interessi contrapposti, entrambi tutelati dal nostro ordinamento giuridico: da un lato viene in rilievo il principio fondamentale e sovrano della tutela della libera concorrenza sul mercato ; d’altro canto non può non riconoscersi il diritto del produttore di un determinato bene (soprattutto nel caso si tratti di un bene di alta qualità, che è stato ottenuto a fronte di ingenti investimenti in ricerca, sviluppo e marketing) di affidare la distribuzione di tale prodotto solo a che rispondano a determinati standard di competenza professionale, di qualità del servizio e di prestigio .

Sono dunque generalmente considerati legittimi accordi di distribuzione che pongono limiti alla rivendita basati esclusivamente su criteri di selezione qualitativi , quali ad esempio quelli che consentono la rivendita solo a soggetti che presentano criteri obiettivi richiesti dalla particolare natura del prodotto o quelli in cui si richiede un livello di qualificazione professionale del personale addetto alle vendite.

Ma come si concilia tutto ciò con le particolari caratteristiche dell’ecommerce svolto online tramite un portale virtuale?

In merito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto di recente modo di precisare (sentenza Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique S.A.S. ) che la clausola di un contratto di distribuzione che vieta ai distributori di rivendere i prodotti online tramite un portale ecommerce costituisce una illecita restrizione della concorrenza.

La Corte ha tuttavia cura di affermare che un produttore può legittimamente prevedere limiti alla distribuzione online dei prodotti qualora ciò sia oggettivamente giustificato e i limiti non siano eccessivamente invasivi per la concorrenza (ad esempio nel caso di prodotti sottratti alla libera circolazione quali medicinali e strumenti di alta tecnologia).

Non esiste dunque una regolamentazione chiara sul punto: pare ad ogni modo consigliabile che il fornitore si astenga dal porre indiscriminati e generici divieti alla rivendita online dei propri prodotti, essendo altrimenti elevato il rischio di incorrere in pesanti sanzioni comminate dalle autorità di concorrenza nazionali .

Per contro il fornitore avrà facoltà di porre limitazioni alla vendita online che trovino giustificazione nelle particolari caratteristiche del prodotto, così come nella necessità di tutelare l’immagine commerciale del marchio apposto sui prodotti oggetto di vendita.