Hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla Banca? Ecco le migliori strategie per difendersi
11 Mar

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla Banca? Ecco le migliori strategie per difendersi

Se stai leggendo questo articolo è perché probabilmente hai ricevuto un decreto ingiuntivo da una banca per un debito derivante da finanziamento, affidamento o mutuo e stai cercando un avvocato che possa assisterti, magari a Brescia.

Ricevere un decreto ingiuntivo da parte di una banca può essere un’esperienza stressante e spaventosa. In molti casi, i destinatari del decreto ingiuntivo si sentono impotenti e incapaci di difendersi. Tuttavia, ci sono diverse azioni che possono essere intraprese per proteggere i propri interessi e difendersi al meglio da un decreto ingiuntivo della banca.

In questo articolo, cercheremo di fornire alcune indicazioni su come difendersi da un decreto ingiuntivo ricevuto per un debito da finanziamento, affidamento o mutuo da parte di una banca.

 

decreto_ingiuntivo_banca-1024x683 Hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla Banca? Ecco le migliori strategie per difendersi
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Cosa è un decreto ingiuntivo

In termini semplici un decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso da un Tribunale in via monitoria (dunque senza contraddittorio tra le parti) su ricorso di un creditore (nel nostro caso la banca), che intende ottenere il pagamento di un asserito debito gravante in capo al cliente correntista.

Il decreto ingiuntivo è un titolo esecutivo, ovvero costituisce un titolo idoneo a dare corso all’avvio di un’azione esecutiva sul patrimonio del debitore volta a riscuotere il credito, senza necessità di instaurare una ordinaria causa giudiziaria a cognizione piena e ottenere una sentenza di condanna.

Ciò in pratica significa che il debitore non ha la possibilità di contestare la richiesta del creditore prima che il decreto ingiuntivo venga emesso dal Tribunale, ma solo eventualmente in un momento successivo, facendo formale opposizione entro il breve termine di 40 giorni dall’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.

Il primo passo della strategia difensiva: verificare la fondatezza della pretesa di credito della banca

 

Se si riceve un decreto ingiuntivo per un debito da finanziamento o da mutuo da parte di una banca, è importante agire tempestivamente per proteggere i propri interessi e difendersi, posto che in caso di mancata formale opposizione entro il termine di soli 40 giorni il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non più contestabile.

Il primo passo da compiere è allora senza dubbio quello di verificare la fondatezza del credito della banca, effettuando un esame attento della documentazione contrattuale e contabile sulla base della quale la banca fonda la propria pretesa.

 

Verificare la presenza di un valido contratto bancario stipulato in forma scritta

In particolare, è importante verificare se la banca ha rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento o mutuo, se l’ammontare complessivo del debito è stato correttamente calcolato dalla banca e se la banca, nell’arco del rapporto contrattuale, ha fornito tutte le informazioni che per legge devono essere fornite al cliente debitore.

Sul punto, è importante evidenziare che l’art. 117 TUB – quale anche richiamato dall’art. 124 TUB in tema di credito al consumo – prevede che i contratti bancari (tra cui appunto i contratti di finanziamento, affidamento e mutuo) debbano essere obbligatoriamente redatti in forma scritta a pena di nullità.

Bisogna dunque innanzitutto valutare se nel caso concreto la banca abbia agito sulla base di un valido contratto, tale da costituire idonea prova scritta che giustificasse l’emissione del decreto ingiuntivo che si intende opporre.

Non è per la verità infrequente che il contratto bancario presenti vizi e anomalie talmente gravi da non potersi ritenere soddisfatto l’obbligo della forma scritta imposto dalla legge.

Nella nostra esperienza ci è ad esempio capitato di vedere casi in cui il contratto di finanziamento risultava compilato in misura parziale, con l’omissione di dati essenziali per il perfezionarsi del rapporto di finanziamento, quali l’indicazione del tasso di interesse e/o del tasso di mora applicati.

Oppure in altri casi il contratto addirittura mancava del tutto, o risultava privo di qualsiasi sottoscrizione da parte della banca, non essendo dii fatto neppure possibile identificare il funzionario che avesse proceduto alla stipula in nome e per conto della banca stessa.

Ciò che in conclusione è importante comprendere è che in presenza di gravi vizi e anomalie del documento contrattuale – o peggio se esista del tutto un contratto scritto stipulato tra il cliente e la banca – manca di fatto l’idonea prova scritta richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo.

 

Verificare la validità delle clausole contrattuali in tema di interessi, spese e commissioni

Sotto altro aspetto, è altresì necessario controllare come la banca sia giunta a determinare l’ammontare complessivo del debito di cui richiede il pagamento tramite il decreto ingiuntivo.

Generalmente infatti la banca si limita a sostenere in via del tutto unilaterale ed autoreferenziale di vantare un credito complessivo di un certo ammontare, senza neppure premurarsi di esplicitare come sia arrivata a determinare quella somma. e a che titolo nello specifico siano stati effettuati i vari addebiti.

Un tale tipo di comportamento si pone in palese violazione delle regole di trasparenza contenute nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Infatti, in virtù degli articoli 1346 e 1284 del codice civile, nonché dell’art. 117 TUB, le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consente di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione.

In altri termini, la banca è legittimata ad addebitare interessi corrispettivi e moratori, commissioni e spese solo se siano stati validamente pattuiti per iscritto con il cliente correntista.

Se dunque in sede di ricorso per decreto ingiuntivo la banca non abbia prodotto una valida convenzione scritta a fondamento della propria pretesa di pagamento, il cliente può ben opporre il decreto ingiuntivo e difendersi sostenendo che nello svilupparsi del rapporto contrattuale la banca abbia applicato e conseguentemente addebitato a carico del cliente tassi d’interesse (corrispettivi e moratori) in misura ultralegale, oltre a spese e commissioni di varia natura, senza però che vi fosse tra le parti idonea convenzione scritta, e dunque con palese violazione dell’art. 1284 codice civile.

A tale illegittima condotta non potrà che conseguire che ogni addebito praticato dalla banca a titolo di interessi in misura superiore al tasso legale sarà in ogni caso illegittimo: per l’effetto, tutte le somme annotate sui conti per tale causale non risulteranno dovute e andranno in ogni caso detratte dall’importo di cui la banca pretenda il pagamento.

 

Un caso particolare: Decreto ingiuntivo che si fonda su fideiussione

Alle considerazioni sopra esposte, si aggiunge che se la banca agisce nei confronti del cliente sulla base di una fideiussione rilasciata a garanzia di un debito contratto da un diverso soggetto giuridico (ad esempio, come spesso avviene, da una società di capitali) occorre verificare attentamente la validità delle fideiussioni bancarie rilasciate dal cliente in favore della banca, valutando se nel concreto ci siano i presupposti per ottenere la liberazione del fideiussore dalla garanzia.

Ciò anche sulla base del recente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile, 30/12/2021, n. 41994) che ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, redatte dalla banca in conformità allo schema contrattuale ABI, con riferimento alle seguenti clausole che – ad esclusivo vantaggio della Banca garantita – derogano agli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c. e precisamente: art. 2 – clausola di reviviscenza della fideiussione; art. 6 – clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; art. 8 – clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell’obbligazione principale.

 

Conclusioni

In sintesi, difendersi da un decreto ingiuntivo per un debito da finanziamento o mutuo da parte di una banca richiede un’azione tempestiva e la valutazione di una serie articolata di circostanze, al fine di adottare la strategia più funzionale al raggiungimento del risultato.

Ricevuto il decreto ingiuntivo, è dunque essenziale non perdere tempo e attivarsi subito al fine di riscostruire gli elementi utili al fine di verificare, con l’assistenza dell’avvocato, la fondatezza della pretesa creditoria della banca, e capire se ci siano nel concreto i presupposti per contestare il decreto ingiuntivo, facendo formale opposizione allo stesso entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Con l’opposizione, prenderà avvio un vero e proprio giudizio ordinario di merito a cognizione piena, in cui il correntista debitore avrà sì l’onere di esporre tutte le argomentazioni e le prove che possono dimostrare la fondatezza della propria posizione; ma lo stesso onere graverà anche sulla banca, che sarà tenuta a produrre in giudizio, a pena di soccombenza, tutta la documentazione contrattuale e contabile conforme a legge, idonea a giustificare le pretese di pagamento originariamente reclamate mediante il decreto ingiuntivo.