INCOTERMS ® – Alcune novità e clausole di rilievo introdotte con l’edizione 2020
12 Feb

INCOTERMS ® – Alcune novità e clausole di rilievo introdotte con l’edizione 2020

Approfondimento delle più rilevanti modifiche che sono intervenute nelle clausole Incoterms rispetto alla precedente edizione 2010.

 

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Come noto, gli Incoterms, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, sono uno strumento importantissimo nel commercio in quanto definiscono e sintetizzano, tramite il riferimento a termini codificati, alcuni degli aspetti fondamentali della compravendita.

Gli Incoterms sono stati negli anni oggetto di revisione da parte della Camera di Commercio Internazionale, con la conseguente adozione e pubblicazione di diverse edizioni, che tengono in considerazione i mutamenti e le criticità riscontrati della prassi commerciale.

Proprio di recente è stata pubblicata l’ultima edizione del 2020: con il presente articolo lo studio OS Law si propone di effettuare un approfondimento delle più rilevanti modifiche che sono intervenute nelle clausole Incoterms rispetto alla precedente edizione del 2010, anche in risposta ai vari quesiti raccolti nell’ultimo anno presso i clienti (perlopiù imprese attive nella provincia di Brescia e dedite all’export) che si trovano quotidianamente ad affrontare la necessità di scegliere il set di regole Incoterms adeguato da applicare alle compravendite su base internazionale.

Entrando nel merito della questione, pare senza dubbio in via generale che l’impianto della recente edizione del 2020 sia rimasto sostanzialmente invariato, essendosi mantenuta la differenziazione, introdotta nella edizione del 2010, tra regole valide per qualunque modo di trasposto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) e le regole pensate per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (FAS, FOB, CFR, CIF). Agli estremi si trovano anche qui i termini EXW (Ex Works/Franco Fabbrica) e DDP (Delivered Duty Paid/Reso Sdoganato).

Cionondimeno con l’edizione del 2020 sono stati introdotti alcuni rilevanti elementi di novità, di cui si darà conto di seguito:

A. Polizza di carico con annotazione di messa a bordo.

In relazione alla regola FCA (Free Carrier/Franco Vettore), qualora sia previsto anche il trasporto via mare (venditore consegna la merce al vettore, solitamente terrestre, che poi porterà la merce al porto di imbarco) potrebbe sorgere per il venditore la problematica di dover dare prova, alla banca dell’acquirente, dell’avvenuto carico della merce (nel caso in particolare di incasso del prezzo tramite credito documentario). Il venditore infatti non si interfaccia con il vettore marittimo.

Nel contratto di compravendita potrà quindi essere data indicazione di obbligo dell’acquirente di dare indicazione al vettore perché rilasci la polizza di carico attestante la effettiva caricazione a bordo della nave (“On-board bill of lading”).

Tralasciando eventuali problemi in caso di rifiuto del vettore di rilasciare detta polizza prima che la merce sia effettivamente caricata sulla nave, nel caso di accordo per una bill of lading con on-board notation nell’ambito della regola FCA, sarà in ogni caso meglio chiarire tra le parti il momento in cui si trasferisce il rischio merce, essendo differente il momento di consegna al vettore es. terrestre e caricazione a bordo della nave.

B. Trasporto in conto proprio.

I nuovi Incoterms danno atto che nella realtà venditore e compratore possono provvedere al trasporto in contro proprio, senza cioè ricorrere a soggetti terzi. I termini FCA, DAP, DPU e DDP dell’edizione 2010 erano infatti formulati pensando all’esecuzione del trasporto da parte di terzi. La nuova edizione ha conseguentemente modificato i termini. Ad esempio, nella regola B4 del termine FCA è ora indicato che “il compratore, a proprie spese, deve stipulare il contratto di trasporto o organizzare il trasporto della merce”.

C. Nuovo termine DPU, eliminazione termine DAT

La nuova edizione Incoterms 2020 ha eliminato la regola DAT (Delivery At Terminal/Reso Al Terminal) e ha inserito la nuova regola DPU (Delivery at Place Unloaded/Reso al Luogo di Destinazione Scaricato).

Questa modifica è stata fatta per chiarire che in questo caso la consegna avviene nel luogo designato, il che potrebbe anche non essere un terminal.

Naturalmente, anche nel contesto dei nuovi Incoterms, scegliendo un termine DPU il venditore dovrà essere sicuro di poter scaricare la merce. Se infatti il venditore non ha i mezzi e un punto per scaricare la merce nel paese del compratore (paese di importazione), bisognerebbe allora valutare un termine diverso, quale il DAP (Delivered At Place/Reso al Luogo di Destinazione), dove le operazioni di scaricazione sono invece un rischio del compratore.

D. Assicurazione merci differenziata nelle regole CIF e CIP

I termini CIF (Cost Insurance and Freigh/Costo, Assicurazione e Nolo) e CIP (Carriage and Insurance Paid to/Trasporto e Assicurazione pagati fino a) richiedono al venditore di assicurare la merce pagandone i relativi costi.

Naturalmente esistono varie tipologie di assicurazione, diverse in relazione specialmente al rischio coperto.

Gli Incoterms edizione 2010 prevedevano per entrambi i termini CIF e CIP un’assicurazione minima per danni alla merce sostanzialmente equivalente a quella riconosciuta dalle clausole (C) dell’Institute Cargo Clauses – “named perils basic”.

Gli Incoterms 2020 differenziano invece la copertura assicurativa relativamente ai due termini, lasciando invariata la copertura richiesta per il termine CIF e prevedendo invece che, nel caso di vendita a condizioni CIP, il venditore è obbligato ad assicurare la merce con copertura conforme alle clausole (A) dell’Institute Cargo Clauses – “all risks”.

E. Maggior facilità nella individuazione delle spese.

Per semplificare il compito degli operatori di comprendere la distribuzione delle spese, nella nuova edizione le spese sono state raggruppante negli articoli A9/B9 di ogni regola Incoterms.

INCOTERMS ® – Un inquadramento generale

Così esaurita l’analisi delle principali novità che caratterizzano l’ultima edizione 2020 degli Incoterms, pare ad ogni buon conto utile cercare di illustrare la portata di tali clausole, così da consentire agli imprenditori di ben percepirne la valenza e l’importanza in termini pratici, soprattutto per imprese che basano la loro attività sull’export e si trovano ad operare in un contesto internazionale.

In buona sostanza gli Incoterms sono clausole standard da applicarsi alla compravendita su base internazionale che descrivono: 1. le obbligazioni del venditore e del compratore in relazione a chi deve fare cosa (trasporto, assicurazione, pratiche doganali); 2. il passaggio del rischio di perdita o avaria della merce (dove la merce viene “consegnata”); 3. la ripartizione delle spese.

Naturalmente gli Incoterms non sono il vero e proprio contratto di vendita e non coprono una serie di aspetti fondamentali del contratto di compravendita (si pensi anche solo alle caratteristiche della merce, le garanzie, i rimedi contrattuali, le conseguenze per ritardi di consegna, foro competente). Questi aspetti dovranno essere negoziati tra le parti. Gli Incoterms non sono neanche i contratti ancillari alla vendita, quali trasporto, spedizione e assicurazione.

Comprendere le implicazioni derivanti dall’uso di una regola Incoterms piuttosto che di un’altra è quindi fondamentale per l’impresa, in quanto permette il coordinamento e il funzionamento della specifica operazione di compravendita.

A titolo di esempio, se viene scelta la regola FOB (Free On Board/Franco a Bordo), applicabile al trasporto marittimo, questa implica che il compratore deve stipulare il contratto di trasporto. Non è poi quindi comprensibile l’eventuale indicazione, fatta dalle parti nel contratto di compravendita, di un punto di consegna situato nell’entroterra, non essendo chiaro in questo caso se il compratore deve stipulare un contratto di trasporto ai sensi del quale il vettore prende in consegna la merce nell’entroterra oppure nel porto più vicino al luogo indicato in contratto.

Inoltre la comprensione delle implicazioni dell’uso di una particolare regola è anche funzionale a eventualmente modificare i termini contrattuali o apporre indicazioni ulteriori, qualora vi siano delle esigenze specifiche.

Ad esempio, sempre rimanendo nella regola FOB dell’esempio precedente, la consegna e il passaggio del rischio avviene nel momento in cui la merce è a bordo della nave. Tuttavia in caso di Bulk Cargos ci sono ulteriori attività, quali stivaggio e fissaggio, che comportano dei rischi. Pertanto le parti, per evitare future discussioni in merito alla questione se il danno si è verificato durante lo stivaggio/fissaggio o meno, possono aggiungere ad esempio che si tratta di “FOB stowed, at the the seller’s risk”, chiarendo che il venditore è quindi responsabile non solo del carico a bordo ma anche dello stivaggio.

Non si deve tuttavia dimenticare che l’efficacia degli Incoterms può variare anche in relazione alla legge applicabile e all’interpretazione data dalla giurisprudenza.

Ad esempio in Italia la Cassazione, nel caso di individuazione del legittimato all’indennizzo nell’ambito di una polizza assicurativa “per conto di chi spetta”, ha indicato, relativamente al tema della natura delle regole Incoterms ®, che tali clausole sono clausole di spesa, cioè che costituiscono previsioni relative all’incidenza economica del trasporto e dell’assicurazione. A detta della Cassazione queste regole Incoterms ® non sarebbero quindi delle clausole di consegna, con la conseguenza che il trasferimento della proprietà e il passaggio del rischio rimangono disciplinati dalle norme comuni (in Italia vige il principio “res perit domino”, per cui l’indennizzo assicurativo per le perdite o i danni ai beni trasportati al proprietario di tali beni). (Cass.n.4716/2019).

Alcune considerazioni conclusive e consigli pratici

L’utilità dell’uso degli Incoterms è direttamente proporzionale alla necessità di comprendere cosa implicano e in che contesto (sia pratico che giuridico) sono destinati ad operare. Infatti non bisogna dimenticare che le parti, correttamente richiamando nel contratto il termine Incoterms, intendono applicare al proprio rapporto una serie di regole e obblighi.

Pertanto, specie relativamente alle compravendite in ambito internazionale, si consiglia di:

  • Scegliere la regola Incoterms adatta alla realtà aziendale, eventualmente allineando le politiche aziendali
  • Indicare con precisione il luogo cui collegare la regola Incoterms (il quale, salvo per le regole C, è anche il luogo dove la merce viene “consegnata”).
  • Definire con controparte aspetti rilevanti non coperti dagli Incoterms o che necessitano di specifica considerazione.
    Comprendere, alla luce della normativa che disciplinerà il contratto, se ci sono aspetti che vanno ulteriormente definiti nei documenti contrattuali.

Le risultanze di quanto sopra dovranno poi trovare coordinamento e corrispondenza sia nell’ambito del contratto di compravendita che nei contratti ancillari (specie coperture assicurative, trasporto/spedizione).

Gli avvocati di OS Law Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia di Incoterms e di contratti commerciali anche a livello internazionale