La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprime sul caso Mordashova e il “criterio associativo”
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprime sul caso Mordashova e il “criterio associativo”
Sintesi
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il legame familiare con un soggetto sanzionato può giustificare l’inclusione del familiare stesso nelle misure restrittive dell’UE, qualora vi sia dimostrazione di un significativo beneficio economico derivante dall’influenza esercitata dal soggetto sanzionato, senza la necessità di provare una complicità diretta nell’elusione delle sanzioni.
La decisione della Corte sul caso Mordashova
Con la sentenza dell’11 settembre 2024, relativa alla causa T-497/22, la Corte ha confermato la designazione di Marina Mordashova nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive da parte dell’UE, nel contesto delle sanzioni contro la Federazione Russa. La Mordashova era stata inserita nella lista a giugno 2022 a seguito dell’approvazione del “sesto pacchetto” di sanzioni. Tale designazione era legata al suo rapporto familiare con Alexey Mordashov, figura chiave del mondo imprenditoriale russo già sanzionata dall’UE. La Corte ha ritenuto che questa connessione fosse sufficiente a giustificarne l’inclusione, specialmente considerando il trasferimento alla Mordashova di un pacchetto azionario del valore superiore a 1,5 miliardi di euro.
Il ruolo del “criterio associativo” nelle sanzioni UE
L’applicazione del “criterio associativo” è stata introdotta dalla Decisione 2023/1094 del 5 giugno 2023, a seguito dell’evidente tendenza tra gli imprenditori russi di distribuire beni e fondi ai familiari stretti per eludere le sanzioni e mantenere il controllo sulle proprie risorse. La decisione ha permesso di includere nelle sanzioni non solo gli individui direttamente coinvolti, ma anche i loro familiari stretti che traggono benefici economici dalle loro attività.
Il ricorso della sig.ra Mordashova
La sig.ra Mordashova ha presentato ricorso contro la sua designazione, sostenendo che:
– Non esisteva un vincolo matrimoniale con Alexey Mordashov.
– Il trasferimento delle quote societarie faceva parte della pianificazione successoria, non di un tentativo di eludere le sanzioni.
– Il criterio associativo doveva applicarsi solo ai familiari direttamente complici di atti finalizzati all’elusione delle sanzioni.
La posizione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, affermando che la sig.ra Mordashova poteva essere considerata un familiare stretto indipendentemente dall’assenza di un vincolo matrimoniale, anche a causa del cognome acquisito e della presenza di figli. Inoltre, il trasferimento delle partecipazioni azionarie è stato interpretato come indicativo di un’associazione economica più ampia e sintomatica di un rapporto di fiducia reciproca tra i due.
Interpretazione del “criterio associativo”
La Corte ha chiarito che il “vantaggio” menzionato nel contesto del criterio associativo si riferisce a un beneficio economico significativo ottenuto dall’influenza esercitata dal soggetto sanzionato. Pertanto, il Consiglio dell’Unione Europea deve dimostrare che il familiare ha tratto tale beneficio e che questo vantaggio potrebbe facilitare l’elusione delle sanzioni, senza dover provare una complicità diretta.
Conclusione
Questa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea rafforza l’approccio rigoroso adottato dall’UE nell’applicazione delle sue sanzioni, estendendole anche ai familiari stretti dei soggetti sanzionati qualora vi sia un significativo vantaggio economico derivante dall’influenza esercitata dal soggetto principale.