Responsabilità dell’appaltatore per colpa del progettista o direttore dei lavori
31 Ott

Responsabilità dell’appaltatore per colpa del progettista o direttore dei lavori

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione, n. 17819 del 22.6.2021.

 

pexels-photo-5691507-1920w-684x1024 Responsabilità dell’appaltatore per colpa del progettista o direttore dei lavori

 

In questo periodo in cui molti si stanno attivando, a Brescia come nel resto d’Italia, per iniziare opere edili nell’ambito del Superbonus 110%, in qualità di avvocati che si occupano di diritto degli appalti privati, pare utile soffermarsi sulle responsabilità per vizi dell’opera realizzata in cui possono incorrere l’impresa edile appaltatrice, nonché il progettista e il direttore lavori.

È in merito interessante segnalare che, con sentenza n. 17819 del 22 giugno 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta in modo rilevante sul profilo afferente alle responsabilità dell’appaltatore nei casi di lavori di costruzione e/o riqualificazione edilizia, pronunciandosi su una vicenda sottoposta in primo grado all’attenzione del Tribunale di Brescia.

Detta sentenza evidenzia che l’appaltatore, in quanto obbligato a osservare i criteri generali della tecnica sulla realizzazione dei lavori affidatigli, è tenuto a controllare, seppure nei limiti delle proprie cognizioni, anche la bontà delle istruzioni impartite dal committente. Laddove, poi, tali istruzioni risultino palesemente errate, potrà essere esentato da eventuali profili di responsabilità, solo se dimostri di avere manifestato anzitempo il proprio dissenso in merito a tali modalità di esecuzione impartite dal committente.

In mancanza di tale prova, invece, l’appaltatore sarà tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare un concorso di colpa del progettista o del committente stesso, né riferirsi a eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, emerge che la Corte di Appello di Brescia ha escluso il coinvolgimento dell’appaltatore nel controllo delle attività del progettista e del direttore dei lavori sul presupposto che l’appaltatore non disponesse delle necessarie competenze e conoscenze per valutare la correttezza dell’operato delle due citate figure professionali. È, inoltre, risultato dagli atti del giudizio che le società appaltatrici cui erano stati affidati specifici lavori non avevano manifestato alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale o esecutiva, mentre nel corso dell’esecuzione dei lavori si erano comunque manifestati oggettivi difetti.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha invece osservato che, ravvisando l’esclusione di responsabilità in capo all’appaltatore, la Corte di appello ha disatteso l’univoco indirizzo della giurisprudenza secondo cui, in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, 2 comma C.C. impone all’appaltatore di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie e i mezzi ordinariamente e/o obiettivamente necessari oppure utili in relazione alla natura dell’attività esercitata onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi.

Ciò anche laddove l’appaltatore proceda alla esecuzione sulla base di un progetto altrui, ossia nel caso in cui sia il committente e/o un professionista assunto dallo stesso a predisporre il progetto nonché a fornire indicazioni per la sua realizzazione. L’esenzione di responsabilità in detto caso risulterebbe possibile, ove l’appaltatore provveda a evidenziare al committente le carenze o gli errori individuati nella documentazione progettuale, ma riceva dal committente indicazione di procedere egualmente alla realizzazione del progetto.

Pertanto, in difetto di qualsiasi manifestazione di volontà dei committenti e non avendo gli appaltatori espresso alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale o esecutiva, questi ultimi, nel procedere alla realizzazione del progetto, avrebbero dovuto comunque attivarsi per evitare di eseguire un’opera caratterizzata da numerosi difetti, poi accertati in sede di C.T.U.

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