Sanzioni e Contromisure della Federazione Russa: ultimi aggiornamenti
12 Feb

Sanzioni e Contromisure della Federazione Russa: ultimi aggiornamenti

Approfondimento delle principali contromisure economiche e finanziarie adottate da enti governative russi con riferimento al conflitto russo – ucraino.

 

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Con riferimento al conflitto ucraino attualmente in corso risulta utile approfondire le principali contromisure adottate da enti governativi russi nell’ambito del sistema finanziario nazionale.

Tali contromisure hanno e avranno dirette conseguenze per tutti gli operatori economici italiani, aventi società controllate e/o collegate in Russia, oltre che per i soggetti che abitualmente intrattengono rapporti commerciali con tale Stato.

Prime limitazioni.

Con il Decreto del Presidente della Federazione Russa 79/2022 (“Sull’applicazione di misure economiche speciali in relazione alle azioni ostili degli Stati Uniti e di Stati e Organizzazioni internazionali aderenti a loro posizioni”), sono stati introdotti alcuni obblighi e divieti afferenti a soggetti residenti (russi), tra cui i più rilevanti sono:

  • Esportazioni: obbligo per società residenti esportatrici di beni/servizi/proprietà intellettuale di vendere valuta estera per un valore pari all’80% di quanto percepito e accreditato sui propri conti dalla data del 1/1/22, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del Decreto;
    Finanziamenti: divieto di erogare valuta estera a favore di soggetti non residenti sulla base di contratti di finanziamento;
    Conti esteri: divieto di trasferire valuta estera sui propri conti correnti presso banche site oltre i confini della Federazione Russa;
    Sistemi elettronici: divieto di trasferire fondi senza l’apertura di un conto bancario mediante sistemi di pagamento elettronico usufruendo di sistemi elettronici stranieri.

Profili valutari e qualificazione di “Stati ostili”.

Con Decreto del Presidente della Federazione Russa 81/2022 (“Sulle misure temporanee aggiuntive di carattere economico per il sostegno alla stabilità finanziaria della Federazione Russa”), è stata introdotta una normativa in ambito valutario, tesa a disciplinare i rapporti tra i soggetti residenti (russi) e soggetti provenienti da “Stati stranieri che pongono in essere atti ostili”.

In forza da tale Decreto, come pure di ulteriori e successive disposizioni collegate, le operazioni afferenti a prestiti e mutui in rubli a favore di soggetti provenienti da Stati ostili nonché operazioni aventi per oggetto diritti di proprietà su titoli e immobili devono essere previamente autorizzate. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata da apposita Commissione governativa per il controllo sugli investimenti stranieri, senza possibilità di eseguire liberamente dette operazioni.

Nello specifico, tali autorizzazioni saranno rilasciate da una speciale sottocommissione costituita e presieduta dal Ministro delle Finanze e composta da referenti dell’Amministrazione del Presidente, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Centrale della Federazione Russa.

Aggiungasi, però, che sin dalla operatività di tale sottocommissione sono stati rilasciati a favore di un numero illimitato di soggetti per un termine indefinito alcune autorizzazioni generali che consentono a soggetti residenti russi di vendere immobili a soggetti fisici provenienti da Stati ostili, nonché ai residenti russi di acquistare immobili da soggetti provenienti da Stati ostili, seppure in tale ultimo caso i corrispettivi in ricezione devono essere accreditati su conti correnti speciali, di cui la Banca Centrale ha già predisposto apposita e specifica disciplina.

Poteri del Consiglio dei Direttori della Banca Centrale della Federazione Russa.

Con Decreto del Presidente della Federazione Russa 126/2022 (“Sulle ulteriori misure economiche temporanee per il sostegno della stabilità finanziaria nell’ambito della regolamentazione valutaria”), è stato definito il potere del Consiglio dei Direttori della Banca Centrale della Federazione Russa di qualificare i massimali per l’esecuzione di specifiche operazioni bancarie, ossia:

  • – pagamento di anticipi o acconti a fronte di alcune specifiche tipologie di contratti (il cui elenco è stato fissato dal medesimo ente);
    – trasferimento di fondi dai conti correnti presso banche russe da parte di soggetti giuridici non residenti e provenienti da Stati ostili verso conti correnti di soggetti giuridici non residenti e provenienti da Stati non inclusi nell’elenco dei “Paesi ostili”;
    – trasferimento di fondi da parte di soggetti giuridici non residenti provenienti da Stati non inclusi nella lista dei “Paesi ostili” su conti correnti presso banche site in Stati qualificati come ostili;
    – acquisto di valuta estera sul mercato valutario interno della Federazione Russa da parte di persone giuridiche non residenti.

Con medesmo decreto è fatto divieto, salvo speciale autorizzazione della Banca Centrale della Federazione Russa, sino al 31/12/2022, per i soggetti residenti di eseguire pagamenti a titolo di corresponsione di quote (conferimenti), apporti al patrimonio e partecipazioni nel capitale di persone giuridiche non residenti, oltre a versare altro tipo di conferimento nell’ambito di accordi di cooperazione a soggetti non residenti nella Federazione Russa.

Tale Decreto, in differimento alla normativa del Decreto 79/2022 di cui sopra, prevede altresì il potere della Banca Centrale di autorizzare le società residenti esportatrici di beni/servizi/proprietà intellettuale a vendere valuta estera entro termini diversi da quelli previsti nel Decreto 79/2022 oppure in una misura percentuale differente da quanto inizialmente imposto (80%).

Con Decreto 126/2022 è stato stabilito che a partire dal 1/9/2022 le obbligazioni previste da contratti di conto di deposito bancario in corso di esecuzione tra soggetti giuridici residenti e istituti di credito nei confronti dei quali siano state introdotte misure restrittive da parte dei “Paesi ostili”, debbano essere considerate debitamente adempiute anche ove tali obbligazioni siano adempiute in Rubli per un importo equivalente al valore della stessa obbligazione espresso in valuta straniera, con riferimento al cambio alla data del pagamento.